ARTICOLO 1
E’ costituita l’Associazione: SOCIETA’ STORICA VARESINA – LEOPOLDO GIAMPAOLO
ARTICOLO 2
Essa ha sede in Varese, Via Silvestro Sanvito n. 4.
ARTICOLO 3
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.
ARTICOLO 4
L’Associazione ha lo scopo di attuare, incrementare e diffondere le ricerche e gli studi riguardanti la storia del territorio della provincia di Varese e di altri con esso in rapporto.
L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha alcuna finalità di lucro.
La SOCIETA’ STORICA VARESINA – LEOPOLDO GIAMPAOLO potrà:
a) gestire una biblioteca rispondente allo scopo sopra detto, a disposizione di chiunque possa avere interessi in argomento;
b) intrattenere stretti rapporti con Istituti od Associazioni aventi carattere storico in modo da poter fruire di continui scambi culturali;
c) incoraggiare la ricerca storica sotto forma di studi e documentazione;
d) valorizzare e divulgare testimonianze della storia con riunioni, conferenze, ricerche, studi inediti, memorie, dibattiti, dissertazioni, notizie corrispondenti allo scopo dell’Associazione stessa;
e) continuare la pubblicazione della “Rivista della Società Storica Varesina”, che intende raccogliere oltre agli atti sociali, ricerche e studi, preferibilmente inediti,
corrispondenti allo scopo dell’Associazione;
f) curare o patrocinare eventuali altre pubblicazioni, purchè rispondenti agli scopi dell’Associazione stessa.
Le pubblicazioni potranno essere cedute anche a terzi, ma prevalentemente ai propri associati.
Nell’ambito di tali iniziative, che possono avere esecuzione anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potranno essere effettuate raccolte di fondi occasionali presso il pubblico, anche mediante offerte di beni o di servizi di modico valore, da destinare al perseguimento degli scopi sociali.
La SOCIETA’ STORICA VARESINA – LEOPOLDO GIAMPAOLO potrà svolgere qualsiasi altra attività ritenuta necessaria o utile dal Consiglio Direttivo per il conseguimento del proprio scopo comprese tutte le operazioni mobiliari immobiliari e finanziarie.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
ARTICOLO 5
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che dovessero pervenire all’Associazione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) da ogni altra eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
ARTICOLO 6
L’esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) di ogni anno. Alla fine di ciascuno esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del rendiconto finanziario da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla Chiusura dell’esercizio. Dalla data dell’avviso di convocazione, il rendiconto economico, il programma attività e il preventivo spese verranno depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve di capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
SOCI E LORO CATEGORIE
ARTICOLO 7
I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) onorari;
b) ordinari;
c) sostenitori.
ARTICOLO 8
SOCI ONORARI: possono essere nominati le persone fisiche o gli enti il cui nome e le cui benemeranze abbiano contribuito ad accrescere l’affermazione dell’Associazione ovvero si siano resi meritevoli di particolare considerazione per gli apporti scientifici nel campo; vengono proclamati dall’Assemblea Generale ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, con votazione approvata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti. I Soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali e possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea con diritto di voto.
SOCI ORDINARI E SOCI SOSTENITORI: si distinguono a seconda delle quote per essi fissate annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. La domanda di ammissione all’Associazione (controfirmata da almeno altri due soci) sarà approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei suoi membri. Tutti i soci hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
ARTICOLO 9
Il candidato, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, assume l’obbligo di osservare le norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, nonché di pagare alle rispettive scadenze le somme a qualsiasi titolo dovute all’Associazione.
ARTICOLO l0
Le quote sociali per ciascuna categoria di soci dovranno essere approvate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’Associazione, nè sono trasmissibili se non nel caso di successione a causa di morte. Le stesse non possono essere rivalutate.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
ARTICOLO 11
Tutti devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle di un eventuale regolamento o disposizioni che verranno emanate dal Consiglio Direttivo, e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.
La partecipazione all’Associazione non può essere temporanea.
ARTICOLO 12
I Soci onorari, ordinari e sostenitori hanno diritto a:
a) partecipare alle manifestazioni organizzate dall’Associazione;
b) intervenire e discutere nell’Assemblea Generale;
c) ricevere una copia della “Rivista della Società Varesina”.
PROVVEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI
ARTICOLO 13
I provvedimenti e le sanzioni disciplinari sono:
a) il richiamo o la sospensione in relazione alla gravità della mancanza;
b) la revoca dalla qualifica di socio, nel caso di morosità nel versamento della quota associativa oltre un trimestre dall’invio del sollecito al pagamento o nel caso di indegnità di condotta e di incompatibilità con lo spirito e gli scopi dell’Associazione.
I provvedimenti disciplinari vengono deliberati e applicati dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 14
Sono Organi dell’Associazione:
– l’Assemblea Generale dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Collegio dei Revisori;
– il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEE
ARTICOLO 15
I Soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio. L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, sarà spedito a mezzo lettera semplice o fax almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando é fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, a norma dell’articolo 20 del Codice Civile.
L’Assemblea deve essere convocata in Varese o in altra località purchè nella provincia di Varese.
ARTICOLO l6
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea, oltre ai soci onorari, tutti i soci in regola nel pagamento della quota di associazione fissata annualmente dal Consiglio
Direttivo. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito responsabilità dei Consiglieri. Ogni socio non può rappresentare per delega più di altri due soci.
ARTICOLO 17
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se ne ritiene il caso, tre scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
ARTICOLO 18
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze seguenti: le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l’assemblea é valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto finanziario e di quelle che riguardano le loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.
L’Assemblea vota e delibera sul rendiconto finanziario e sul bilancio di previsione, sull’attività generale dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dello statuto, e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.
Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non raggiungendosi tale “quorum” l’Assemblea deve essere nuovamente convocata entro non meno di venti e non oltre trenta giorni ed è comunque valida una volta trascorsa un’ora
dalla convocazione.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.
Ogni socio può presentare proposte o interpellanze purchè le stesse siano fatte pervenire al Consiglio per iscritto almeno due giorni prima dell’assemblea; a dette proposte e interpellanze il Consiglio deve dare risposta nel corso dell’assemblea.
COLLEGIO DEI REVISORI
ARTICOLO 19
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da due membri eletti ogni triennio dall’Assemblea dei soci anche tra persone non
associate. Non possono parteciparvi i membri del Consiglio Direttivo.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della Contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa,
l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma solo con voto consultivo.
AMMINISTRAZIONE – CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 20
L’Associazione é amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) a 11 (undici) membri eletti dall’Assemblea dei soci.
Il consiglio Direttivo resta in carica per tre anni.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono rinominabili e rieleggibili.
Nell’evenienza di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione attingendo all’ultima graduatoria e nominando il primo dei non eletti disposto ad accettare l’incarico.
ARTICOLO 21
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
Il Consiglio nomina pure, scegliendoli anche fuori dal Consiglio stesso, purché soci, un direttore scientifico e un comitato di redazione e, qualora necessario, un direttore responsabile per la “Rivista della Società Storica Varesina”.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.
ARTICOLO 22
Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente o su iniziativa di tre Consiglieri.
Le sedute sono presiedute dal suo Presidente che stabilisce l’ordine del giorno, o in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi da persona nominata dai presenti.
ARTICOLO 23
Il Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza altre limitazioni che quelle previste dallo Statuto Sociale.
Compila, ove lo ritenga necessario, un Regolamento per il funzionamento dell’Associazione.
Cura l’osservanza e la realizzazione delle deliberazioni assembleari, promuove ed organizza tutte le manifestazioni dell’Associazione e delibera la partecipazione quelle organizzate da altri enti culturali e realizza tutto quanto previsto dallo Statuto.
Cura tutto quanto riguarda il patrimonio e l’attività dell’Associazione.
Si riunisce almeno due volte l’anno per redigere il conto consuntivo ed il bilancio preventivo e per deliberare sull’ammontare delle quote sociali.
Le riunioni dovranno avere luogo nella città di Varese o in una località di questa Provincia.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto maggioritario dei presenti: in caso di
parità prevale il voto di chi presiede. In sede di Consiglio non sono ammesse deleghe. Quando un membro del Consiglio, senza valido motivo, non interviene a
tre sedute successive, deve considerarsi dimissionario.
Delle sedute del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
ARTICOLO 24
Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
ARTICOLO 25
Il Vice Presidente é l’immediato collaboratore del Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.
Qualora fosse assente o impedito anche il Vice Presidente, l’Associazione sarà rappresentata dal consigliere più anziano in età.
ARTICOLO 26
Il Segretario cura gli affari di segreteria e custodisce i registri delle assemblee, aggiorna l’albo dei soci, riceve le domande di ammissione dei soci, redige i verbali del consiglio e quelli delle assemblee, collabora con il Tesoriere e dà esecuzione ai deliberati dei vari organi dell’Associazione.
ARTICOLO 27
Il Tesoriere è responsabile del denaro e di ogni altro valore affidatogli dall’Associazione; cura la tenuta dei libri dell’amministrazione, si interessa della riscossione delle quote sociali e collabora con il Segretario.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 28
Lo scioglimento dell’Associazione é deliberato dall’Assemblea ed è regolato dall’ultimo comma dell’articolo 21 del Codice Civile.
Nel caso di scioglimento l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l’organo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 195 N. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ARTICOLO 29
Tutte le eventuali controversie (fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell’autorità giudiziaria) tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dal Consiglio Direttivo al di fuori dei soci: essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura.
Il loro lodo è inappellabile.
ARTICOLO 30
Per tutto quanto non indicato e disciplinato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia di Associazioni.